Secondo l’articolo 1 del decreto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” emanate lo scorso 11 marzo dalla Presidenza del Consiglio per contrastare l’emergenza sanitaria, i punti vendita del selettivo sono autorizzati a restare aperti. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (tra queste: Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. Di fatto, resta al singolo imprenditore o manager decidere se chiudere le porte oppure restare aperti, compatibilmente con il traffico di clientela e le problematiche legate alla salvaguardia della salute del personale addetto alla vendita. Una decisione non facile.
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